1.Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

  • a)attivita' di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;
  • b)attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;517~art15 · fonte su Normattiva