Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1988-11-22;517~art7 · fonte su Normattiva