Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia
Art. 8 — Oneri per l'assistenza spirituale
Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale, di cui agli articoli 4, 6 e 7, sono a carico esclusivo degli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
