L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, e' assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso e' altresi' consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;517~art4 · fonte su Normattiva