Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese
Art. 14
E' garantita l'autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.
Testo vigente dal 13 agosto 1984
