Art. 7
Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128. Nel rispetto della liberta' di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa e' assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.
Testo vigente dal 13 agosto 1984
