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Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per l'organizzazione militare o paramilitare o per l'esaltazione o l'uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalita' proprie del disciolto partito fascista, e' punito con la reclusione da due a venti anni e con la confisca dei beni. Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione sino a tre anni.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1948 al 8 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1947-12-03;1546~art1 · fonte del testo