Nella ipotesi di concorso del delitto preveduto nell'articolo 4 con alcuno dei delitti preveduti negli articoli 1, 2 e 3, quando si tratta di fatti che per la loro gravita' sono tali da potere provocare o alimentare la guerra civile, i promotori o i capi possono essere puniti con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, nei casi piu' gravi, con la pena dell'ergastolo e con la confisca dei beni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 giugno 1952, n. 645
1La L. 20 giugno 1952, n. 645 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che " Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attivita' fascista, in quanto incompatibili con la presente legge." Ha altresi' disposto (con l'art. 10, comma 3) che "La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale."
Testo vigente dal 8 luglio 1952
