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Chiunque svolge attivita' fascista o attivita' diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico, impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia o con inganno l'esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini, e' punito, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, con la reclusione da uno a dieci anni.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1948 al 8 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1947-12-03;1546~art3 · fonte del testo