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A partire dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 1966, la, facolta' di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con la legge 9 maggio 1950, n. 329, e' ammessa, relativamente ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, quando l'Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell'opera, e' aumentato o diminuito in misura superiore al 6 per cento per effetto di variazioni di prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta. La predetta facolta', in deroga al disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato dall'articolo 2 della legge 9 maggio 1950, n. 329, puo' essere esercitata anche dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, dall'Azienda, di Stato per i servizi telefonici, nonche' dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile limitatamente alle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto e della legge richiamati al primo comma.
Testo in vigore dal 14 novembre 1963 al 22 dicembre 2008
