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Per tutti i lavori appaltati, concessi o affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con la legge 9 maggio 1950, n. 329, e' ammessa, per la parte di lavori eseguita dal 1 gennaio 1969 fino all'ultimazione, quando l'Amministrazione riconosca che il costo relativo a tale parte e' aumentato o diminuito in misura superiore al 5 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti, intervenute successivamente alla presentazione della offerta. Sono fatte salve le precedenti disposizioni per la parte di lavori eseguita fino al 31 dicembre 1968. Quando manchi una precedente domanda di revisione, la stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, o entro la data della firma del certificato di collaudo, se questa avvenga successivamente al predetto termine di tre mesi.

Testo in vigore dal 16 marzo 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-19;76~art1 · fonte su Normattiva