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Le norme dei precedenti articoli si applicano a tutte le amministrazioni o aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, esclusa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, agli enti locali ed agli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481.
Testo in vigore dal 16 marzo 1970 al 22 dicembre 2008
