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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli di bilancio relativi ai lavori oggetto della revisione. A tal fine la quota a disposizione per imprevisti, determinata in sede di progettazione ai sensi delle norme vigenti, deve essere incrementata in misura adeguata ai possibili oneri derivanti dalla revisione dei prezzi.

Testo in vigore dal 16 marzo 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-19;76~art4 · fonte del testo