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Sono fatte salve tutte le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, come modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, della legge 23 ottobre 1963, n. 1481 e della legge 17 febbraio 1968, n. 93, che non siano incompatibili con le norme della presente legge.
Testo in vigore dal 16 marzo 1970 al 22 dicembre 2008
