Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 2 agosto 1975, n. 393, e' sostituito dal seguente: "E' consentito impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche e negli impianti di produzione combinata o non di energia elettrica e vapore esclusivamente ubicati in Sardegna, nonche' negli impianti industriali, pure ubicati in Sardegna, nei quali, durante il processo produttivo o di combustione, lo zolfo viene fissato, fissato e combinato, ovvero combinato con il prodotto che si ottiene".

Testo vigente dal 16 luglio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-27;351~art3 · fonte su Normattiva