L'ENI, l'ENEL e l'ENEA sono autorizzati a costituire una societa' per azioni avente la finalita' di sviluppare tecnologie innovative e avanzate nella utilizzazione del carbone (arricchimento, tecniche di combustione, liquefazione, gasificazione, carbochimica etc.) attraverso:
- a)la costituzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 1, lettera m), della legge 9 marzo 1985, n. 110;
- b)la progettazione e la realizzazione di impianti dimostrativi sulla innovazione tecnologica nella utilizzazione del carbone;
- c)la realizzazione di impianti industriali per l'utilizzazione del carbone in alternativa alla combustione. Gli oneri per la costituzione della societa' per azioni di cui al presente articolo fanno carico agli stanziamenti di cui all'articolo 6 della presente legge. La societa' per azioni di cui al presente articolo, cui potranno successivamente partecipare enti di ricerca, enti economici della regione Sardegna, nonche' imprese private per le iniziative previste dal precedente punto b), potra' fruire, nella misura massima prevista, delle incentivazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46. Gli enti di cui al primo comma del presente articolo, sia con mezzi propri sia con le disponibilita' che verranno loro assegnate dalle leggi dello Stato, sono autorizzati a concorrere all'investimento necessario per la realizzazione della fase industriale del progetto di sviluppo delle tecnologie avanzate di utilizzazione del carbone. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonche' sui risultati e sulla compatibilita' economica dei progetti e sulla condizione ambientale.
Testo vigente dal 16 luglio 1985
