Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purche' i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'eta' per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilita' o invalidita'. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.

Testo vigente dal 9 marzo 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-03-05;45~art5 · fonte su Normattiva