Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi coincidenza di piu' periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attivita' effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione e' utile una sola volta ed e' quella di importo piu' elevato. La contribuzione non considerata verra' rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2.

Testo vigente dal 9 marzo 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-03-05;45~art6 · fonte su Normattiva