Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1965 al 22 dicembre 2008. 43 parole tolte.
tolto: I brigadieri, i vice brigadieri ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto 28 anni di eta'.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-03-01;117~artunico · fonte del testo