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I brigadieri, i vice brigadieri ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto 28 anni di eta'.

Testo in vigore dal 13 marzo 1965 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;117~artunico · fonte del testo