Art. 1 — Principi generali
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Al fine di assicurare il massimo grado di produttivita' dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti e la armonizzazione del sistema tributario italiano con quello degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, il Ministero delle finanze e' organizzato sulla base di criteri di unificazione e di coordinamento delle funzioni omogenee o connesse tra loro, di decentramento delle competenze e delle attribuzioni, di flessibilita' delle strutture, di autonomia funzionale e di snellimento delle procedure.
Testo in vigore dal 11 novembre 1991 al 14 settembre 1999
