Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze

Art. 7 — Uffici periferici e servizio ispettivo

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L'organizzazione periferica del Ministero delle finanze e' articolata in direzioni regionali delle entrate, in direzioni compartimentali del territorio e nelle direzioni compartimentali istituite dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349. Alle direzioni regionali delle entrate sono attribuite, oltre a specifiche funzioni operative diverse da quelle spettanti ad altri uffici periferici, funzioni decentrate di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di vigilanza dell'attivita' svolta da tutti i dipendenti uffici finanziari compresi nel territorio della regione, nonche' di coordinamento dell'attivita' degli uffici stessi con i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza per l'attivita' concernente i controlli centralizzati, anche al fine di evitare duplicazione di funzioni, con il dipartimento delle dogane ed imposte indirette e con gli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. In relazione alle dimensioni territoriali della circoscrizione nonche' al numero, alle categorie economiche di appartenenza e ai tipi di reddito dei contribuenti, puo' essere stabilito che la circoscrizione di una direzione regionale sia estesa ad altra regione al fine di ripartire i servizi, in tutto o in parte, su basi territoriali il piu' possibile omogenee. Nella regione a statuto speciale della Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono istituite direzioni delle entrate, con le medesime funzioni previste per le direzioni regionali delle entrate. Alle direzioni regionali possono essere preposti dirigenti generali di livello C, in numero non superiore a quindici, o dirigenti superiori in relazione alla rilevanza delle direzioni stesse. Le direzioni regionali delle entrate hanno la rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in sede regionale. Esse sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in servizi corrispondenti, di regola, per numero e competenza, alle direzioni centrali, tenendo conto degli aspetti tecnici dei singoli servizi; questi ultimi sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in divisioni o ripartizioni di livello corrispondente. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base delle direttive emanate dai dipartimenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dai comitati tributari regionali, d'intesa con i comandi di zona della Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali delle dogane territorialmente competenti, predispongono annualmente il piano degli accertamenti e formulano i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari compresi nel territorio della regione e i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza, fatta salva l'attivita' d'iniziativa dei reparti di tale Corpo. Il numero delle verifiche generali da effettuarsi a cura della Guardia di finanza, secondo il piano degli accertamenti di cui al comma 7, verra' considerato anche ai fini della determinazione della capacita' operativa per l'attivita' di controllo centralizzato da determinarsi a cura del Ministro delle finanze, sentito il comando generale della Guardia di finanza. Nell'ambito delle direzioni regionali delle entrate sono istituiti un servizio di economato, nonche' un servizio contabile. Fermo restando quanto gia' stabilito per le dogane ed imposte indirette dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, le funzioni operative dei dipartimenti sono svolte, in periferia, dai seguenti uffici unificati:

  • a)centro di servizio delle imposte dirette ed indirette, per la gestione delle dichiarazioni dei redditi e di quelle dell'imposta sul valore aggiunto;
  • b)ufficio delle entrate, cui spettano le attribuzioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi di competenza del Dipartimento delle entrate, nonche' la rappresentanza dell'Amministrazione dinanzi alle commissioni tributarie e l'esame del contenzioso in materia di finanza locale;
  • c)ufficio del territorio, cui spettano le attribuzioni attualmente demandate alle intendenze di finanza in materia di amministrazione e gestione della proprieta' immobiliare dello Stato, agli uffici tecnici erariali ed alle conservatorie dei registri immobiliari. Il numero, le dimensioni e la competenza territoriale degli uffici di cui alle lettere b) e c) del comma 10 sono determinati con i regolamenti di cui all'articolo 12, tenendo conto del tipo e del numero dei contribuenti e degli utenti, del gettito dei tributi amministrati e dei volumi di lavoro, del tipo di insediamenti economico-produttivi, nonche' della consistenza demografica, dell'importanza delle strutture sociali e amministrative esistenti, della facilita' delle comunicazioni, ed in ogni caso della maggior possibile aderenza alle particolari esigenze locali. Con riferimento alle funzioni di ciascun dipartimento e' istituito, nell'ambito di esso, con articolazione a livello centrale e a livello regionale o compartimentale, un servizio ispettivo, che assicura il corretto andamento e l'efficienza degli uffici, con l'esclusione di funzioni direttive o sostitutive nell'organizzazione interna e nell'attivita' degli uffici. Il Servizio centrale degli ispettori tributari puo' avvalersi, ai fini di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, dei servizi ispettivi regionali o compartimentali. Le attivita' di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza. Restano tuttavia ferme le competenze attribuite in materia al Servizio centrale degli ispettori tributari ed e' fatta salva la possibilita' di attribuire al Servizio stesso ed alle direzioni regionali o compartimentali, con i regolamenti di cui all'articolo 12, la facolta' di eseguire gli interventi ispettivi connessi con l'attivita' di cooperazione e di interscambio di informazioni con gli organi o con altri Stati membri della Comunita' economica europea. Il controllo ispettivo ai centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi ed a quelli per i lavoratori dipendenti e pensionati e' attribuito ai servizi ispettivi regionali.

Testo in vigore dal 11 novembre 1991 al 30 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1991-10-29;358~art7 · fonte su Normattiva