I servizi di trasporto merci di linea, di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, esercitati, nel periodo dal 1 gennaio 1975 alla data di entrata in vigore della presente legge, da societa' del Gruppo Finmare, per i quali e' riconosciuta l'impossibilita' di conseguire l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilita' per l'economia nazionale, sono oggetto di un programma di ristrutturazione e di sostegno finanziario da parte dello Stato. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di cui al comma 1 e' approvato dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, sulla base delle proposte formulate dalla Societa' finanziaria marittima (Finmare). Al fine di conseguire la maggiore possibile economicita' della gestione dei servizi e' consentita l'intercambiabilita', tra le societa' del Gruppo Finmare, dei mezzi nautici e delle linee o tratti di linea compresi nel programma. Il Ministro della marina mercantile, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 1.
Testo vigente dal 13 dicembre 1986
