[1]Per le navi gia' assegnate ai servizi di cui all'articolo 4, lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, che non dovessero essere utilizzate nei servizi compresi nel programma di cui all'articolo 1, o che venissero sostituite con naviglio di proprieta' tecnologicamente idoneo ed adeguato alle prevedibili quote di carico, sono riconosciute alle societa' interessate, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, le eventuali perdite patrimoniali, costituite:
- a)dalla differenza tra il valore residuo delle navi, calcolato su una vita utile di 12 anni, e il prezzo di realizzo della loro vendita a livelli medi europei, accertato dalla Commissione interministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 2;
- b)limitatamente ad un anno, dai costi di disarmo delle navi dalla data di radiazione alla loro vendita, nonche' dagli altri oneri di cui alle lettere b) e c)
[2]dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 501. Sono altresi' riconosciuti alle societa', con la stessa procedura di cui al comma 1, gli oneri finanziari sul valore residuo delle navi di cui alla lettera a) e sui costi ed oneri di cui alla lettera b) in base al tasso di interesse determinato dalla media ponderata tra i tassi dei mutui agevolati e quelli del mercato a breve, determinati questi ultimi dalla media ponderata dei tassi bancari effettivamente sostenuti dalle societa' in ciascun anno. Per ciascuna societa' il totale delle minusvalenze da riconoscere, tenuto conto di tutti gli elementi sopra indicati, sara' determinato al netto delle eventuali plusvalenze realizzate. La societa' e' tenuta a comprovare la piena idoneita' tecnico-commerciale delle navi immesse in sostituzione di quelle precedenti. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per gli anni dal 1986 al 1989, una spesa complessiva di lire 71 miliardi ripartita in ragione di lire 50 miliardi per il 1986, lire 3 miliardi per il 1987, lire 18 miliardi per il 1989.
Testo vigente dal 13 dicembre 1986
