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Le convenzioni previste dall'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e dagli articoli 2 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, come modificata dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, debbono regolare le gestioni dei servizi a partire dal 1 gennaio 1988 e debbono indicare:

  • a)l'elenco delle linee da svolgere;
  • b)la frequenza di ogni singola linea;
  • c)i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea;
  • d)la sovvenzione di equilibrio, rappresentata dalla differenza tra i proventi del traffico e il costo del servizio, determinato con riferimento a parametri medi obiettivi, ivi compresa una adeguata remunerazione del capitale investito.4 Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, e' nominata una Commissione interministeriale composta da rappresentanti dei Ministeri indicati, la quale esprime il parere sulle sovvenzioni di equilibrio da riconoscere. La sovvenzione di equilibrio e' determinata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, sentita la Commissione interministeriale indicata nel comma 2, con riferimento ai proventi e ai costi dell'anno precedente. Le convenzioni di cui al comma 1 indicano i parametri che devono essere presi in esame ai fini del calcolo della sovvenzione annua, le procedure e i tempi di liquidazione, la corresponsione di interessi commisurati secondo il tasso di riferimento determinato dal Ministero del tesoro per l'eventuale ritardo dell'erogazione. In mancanza della convenzione la sovvenzione annua e' determinata sulla base dei parametri di cui al comma 1, individuati con criteri di comune esperienza; detta sovvenzione ha carattere di definitivita' e non puo' dar luogo a conguaglio. La sovvenzione di equilibrio determinata con i criteri indicati nel comma 1 sara' corrisposta a decorrere dalla gestione dei servizi relativi all'anno 1988. Fino a tale data la sovvenzione continua ad essere commisurata secondo i criteri e con le modalita' attualmente vigenti. Fino alla data di erogazione della prima sovvenzione di equilibrio determinata con i criteri indicati nel comma 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, e' autorizzato a concedere anticipazioni in conto della eroganda sovvenzione rapportate nella misura alla sovvenzione riconosciuta nell'anno precedente; tale anticipazione e' portata in detrazione alla sovvenzione di equilibrio da liquidarsi per l'ultimo periodo di vigenza della convenzione. Al fine di consentire il graduale riequilibrio economico delle societa' incaricate della gestione dei servizi, le convenzioni possono prevedere per i primi cinque anni di esercizio una sovvenzione aggiuntiva commisurata alla differenza tra il costo effettivo del servizio sostenuto dalle societa' e la sovvenzione determinata con i criteri indicati al comma 1, in misura comunque non superiore, per il primo anno, al 50 per cento di tale differenza, e per gli anni successivi rispettivamente al 40, 30, 20 e 10 per cento della suddetta differenza.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L.23/12/1996, n.647 (con l'art.4, comma 3) ha disposto che" L'espressione: "adeguata remunerazione del capitale investito", di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si intende riferita al capitale originario investito."

Testo in vigore dal 22 ottobre 1996 al 1 gennaio 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-12-05;856~art11 · fonte su Normattiva