I servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, indicati nell'articolo 1, lettera c), nonche' eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari, debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2007
