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Le tariffe del trasporto di passeggeri e merci sui servizi indicati nell'articolo 11, sono determinate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione interministeriale indicata nell'articolo 11, entro il 31 luglio di ciascun anno. A tal fine le societa' indicate nell'articolo 11, contestualmente alla presentazione della richiesta di sovvenzioni, formulano le proposte di variazioni tariffarie ritenute necessarie. Sulle proposte esprime il parere la Commissione interministeriale indicata nell'articolo 11, tenuto conto delle eventuali variazioni dell'importo delle sovvenzioni. Variazioni tariffarie possono essere anche disposte in corso di anno, con la procedura indicata nel comma 1.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1986 al 1 gennaio 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-05;856~art12 · fonte su Normattiva