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Le rendite vitalizie in denaro costituite sino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimenti di immobili con atto tra vivi o a causa di morte sono rivalutate di sedici volte, a richiesta, dei beneficiari, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 16 marzo 1953 al 22 dicembre 2008
