Art. 6 — Disposizioni transitorie
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In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il modello unico di dichiarazione, in sede di prima applicazione della presente legge, e' adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, e' fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico. (1)((2))
Testo in vigore dal 18 maggio 1999 al 19 aprile 2001
