Art. 5 — Sistema di ecogestione e di audit ambientale
L'organismo individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto- legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, svolge altresi' i compiti previsti dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993. Le somme derivanti dai diritti di utilizzazione delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto- legge n. 216 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 294 del 1993. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- a)le modalita' di rilascio delle dichiarazioni di partecipazione al sistema di ecogestione e di audit ambientale;
- b)l'obbligo per i soggetti richiedenti il rilascio delle dichiarazioni di presentare apposita domanda allegando la documentazione richiesta certificata ai sensi della legislazione vigente;
- c)le condizioni di uso delle dichiarazioni e gli importi dei diritti di utilizzazione delle dichiarazioni stesse, tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti;
- d)le modalita' ed i criteri per dare comunicazione al pubblico e pubblicizzare le dichiarazioni e per la pubblicazione dell'elenco dei soggetti cui le stesse sono state rilasciate;
- e)le modalita' per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, avvalendosi degli organi delle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici. Il controllo e' avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative;
- f)l'applicazione a titolo sperimentale ai settori del commercio e dei servizi del sistema di ecogestione e di audit ambientale. Gli organismi di certificazione svolgono altresi' le funzioni e i compiti dei verificatori ambientali previsti dal citato regolamento (CEE) n. 1836/93. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la conclusione di un accordo di programma con le organizzazioni di categoria interessate, per l'applicazione del citato regolamento (CEE) n. 1836/93 presso le piccole e medie imprese, prevedendo a tal fine anche semplificazioni procedurali e agevolazioni finanziarie nell'ambito di quelle gia' stabilite dalla legislazione vigente.
Testo vigente dal 31 gennaio 1994
