Il conto consuntivo delle opere eseguite sara', dal Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma, sottoposto all'approvazione della Commissione di tutela presso il Ministero dell'interno ad avvenuto collaudo. Qualora il costo dell'opera dovesse superare l'ammontare del mutuo il Pio Istituto integrera' la differenza con propri fondi; nell'ipotesi contraria il Pio Istituto restituira' al Ministero del tesoro la somma non utilizzata.

Testo vigente dal 16 novembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-26;1149~art4 · fonte del testo