Ai sensi dell'art. 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, e' stabilito, per l'esercizio 1962-63, in lire 249.735.950 in relazione all'ammontare delle annualita' di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la Costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

Testo vigente dal 27 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1391~art27 · fonte del testo