Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, e' stabilito, per l'esercizio 1963-64, in lire 249.735.950 in relazione all'ammontare delle annualita' di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.
Testo vigente dal 14 settembre 1963
