Art. 18 — Disposizioni transitorie
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Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformita' recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9.
Testo in vigore dal 12 marzo 1990 al 27 febbraio 2007
