Norme per la sicurezza degli impianti

Art. 3 — Requisiti tecnico-professionali

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I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:

  • a)laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
  • b)oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
  • c)oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
  • d)oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attivita' dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

Testo in vigore dal 12 marzo 1990 al 27 febbraio 2007

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urn:nir:stato:legge:1990-03-05;46~art3 · fonte su Normattiva