I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1954, n. 961, sono estesi agli impiegati civili non di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, che siano stati assunti dopo il 1 maggio 1948 ed anteriormente al 26 ottobre 1954 a seguito di provvedimento della Amministrazione militare anglo-americana negli uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio di Trieste e che si trovino attualmente in servizio negli uffici stessi. Gli impiegati che, ai sensi del precedente comma, hanno titolo all'inquadramento nei ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, debbono presentare, a pena, di decadenza, domanda documentata nel termine di sessanta giorni dal compimento dell'anzianita' di servizio stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora l'anzianita' stessa, sia gia' compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre sessanta giorni da tale data. La sistemazione contesa dai precedenti commi non puo' comunque avere decorrenza da data anteriore al 26 ottobre 1954, ed il periodo compreso tra la data di sistemazione ed il 1 luglio 1956 e' considerato come anzianita' di ruolo speciale transitorio.

Testo vigente dal 4 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1600~art1 · fonte su Normattiva