L'inquadramento nei ruoli organici e la assegnazione alle categorie di personale a contratto, in attuazione rispettivamente dei precedenti articoli 13, 14 e 15, sono disposti con decreto dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione prevista, dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che a tal fine compila apposite graduatorie di merito. Tali graduatorie determinano anche l'ordine di ruolo per il personale previsto dal precedente articolo 14. La proposta, di cui al precedente primo comuni, deve essere formulata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; il provvedimento ministeriale relativo, ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di tale termine. In quanto applicabile, si osserva il disposto degli articoli 6 e 7.

Testo vigente dal 4 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1600~art16 · fonte su Normattiva