Il personale che gode di trattamento di pensione ordinaria non privilegiata a carico dello Stato puo' chiedere:
- a)l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato ai sensi del precedente articolo e con l'applicazione della legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni;
- b)entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'esonero dal servizio e la rivalutazione dello pensione per il servizio prestato nel Corpo di provenienza, e per il grado raggiunto, a norma della citata legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 4 gennaio 1961
