Il personale che gode di trattamento di pensione ordinaria non privilegiata a carico dello Stato puo' chiedere:

  • a)l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato ai sensi del precedente articolo e con l'applicazione della legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni;
  • b)entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'esonero dal servizio e la rivalutazione dello pensione per il servizio prestato nel Corpo di provenienza, e per il grado raggiunto, a norma della citata legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 4 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1600~art22 · fonte su Normattiva