Gli aspiranti ai corsi debbono essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

  • a)per l'ammissione ai corsi per la nomina a sottotenente:
  • 1)rivestire il grado di ufficiale nei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa dell'ex Divisione prigioni e della guardia di finanza di Trieste;
  • 2)essere munito del diploma di licenza di scuola di istruzione secondaria di secondo grado;
  • 3)non avere superato il 65° anno di eta' alla data di assunzione da parte della Amministrazione militare anglo-americana;
  • 4)essere in possesso degli altri requisiti, ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole, prescritti per la nomina a sottotenente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo della guardia di finanza;
  • b)per l'ammissione ai corsi per la nomina a guardia o grado corrispondente:
  • 1)rivestire il grado di guardia, guardia scelta, appuntato o sottufficiale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa dell'ex Divisione prigioni, della guardia di finanza o forestale di Trieste;
  • 2)non aver superato il 28° anno di eta' alla data di assunzione da parte dell'Amministrazione militare anglo-americana;
  • 3)essere in possesso degli altri requisiti, ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole, prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia o foresta, le dello Stato.

Testo vigente dal 4 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1600~art23 · fonte su Normattiva