Il personale di cui al precedente capo, puo' chiedere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

  • a)l'ammissione ad appositi corsi di qualificazione rispettivamente per la nomina a sottotenente, guardia e gradi corrispondenti nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato;
  • b)l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato secondo le disposizioni del titolo I, capo II. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1966, n. 631

2

La L. 6 agosto 1966, n. 631 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Agli impiegati inquadrati nel "Ruolo ad esaurimento", ai sensi degli articoli 21, lettera b) e 27 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, con la retribuzione corrispondente ai coefficienti 131 e 180, di cui alla tabella C allegata alla legge stessa, e' attribuito, dal 1 gennaio 1966, il trattamento economico iniziale corrispondente rispettivamente agli ex coefficienti 180 e 202".

Testo vigente dal 4 settembre 1966

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1600~art21 · fonte su Normattiva