Coloro i quali abbiano presentato domanda di ammissione ai corsi di qualificazione di cui ai precedenti articoli e non l'abbiano ottenuta per mancanza di requisiti, che non costituiscano impedimento alla nomina negli impieghi civili dello Stato, possono chiedere l'inquadramento negli impieghi stessi secondo le modalita' indicate nel precedente articolo 21. Gli aspiranti ammessi ai corsi di qualificazione che non conseguano la nomina a sottotenente o guardia cessano dal servizio dalla data di comunicazione della dichiarazione di inidoneita'. A tale personale e' corrisposta una indennita' pari a tante mensilita' dello stipendio percepito nel Corpo di provenienza quanti sono gli anni di servizio prestati nei Corpi stessi.

Testo vigente dal 4 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1600~art26 · fonte su Normattiva