Per l'inquadramento del personale femminile di polizia che non abbia fatto domanda ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, o la cui domanda non sia stata accettata, oppure intenda optare per l'inquadramento nel personale civile, si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 28.

Testo vigente dal 4 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1600~art34 · fonte su Normattiva