Per l'inquadramento del personale femminile di polizia che non abbia fatto domanda ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, o la cui domanda non sia stata accettata, oppure intenda optare per l'inquadramento nel personale civile, si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 28.
Testo vigente dal 4 gennaio 1961
