Le vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati o banditi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nonche' le idonee di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 18 marzo 1989, n. 108, sono inquadrate nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria. Alla copertura dei posti rimasti vacanti a seguito delle domande di inquadramento nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria del personale di cui all'articolo 27, comma 1, della citata legge n. 395 del 1990, puo' provvedersi, entro il termine del 10 luglio 1993, mediante assunzione delle idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 395 del 1990. Il termine per la presentazione delle domande per il transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre tale data non e' consentito revocare le domande gia' presentate. Eventuali condizioni o termini contenuti nelle domande si considerano non apposti. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e nei limiti delle vacanze dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - e' autorizzato ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale femminile per l'espletamento dei compiti gia' svolti dal personale appartenente al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971, al suddetto personale viene corrisposto il trattamento economico gia' previsto per il corrispondente profilo del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. E' altresi' inquadrato nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria il personale per il quale, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sia stato espletato con esito favorevole l'accertamento dell'idoneita' professionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482. I vincitori dei concorsi per sottotenente del disciolto Corpo degli agenti di custodia gia' espletati o in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 25, comma 1, della medesima legge. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella riferita al mantenimento della sede di servizio assegnata, e 6 dell'articolo 25 della citata legge n. 395 del 1990, nonche' le norme che il Governo e' delegato ad adottare ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia. Gli ufficiali distaccati presso il Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, da ultimo sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e gli ufficiali che abbiano prestato servizio per almeno 15 mesi a decorrere dal 1› marzo 1989 nel Corpo degli agenti di custodia ai sensi del citato articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono inquadrati, a domanda, dopo l'ultimo pari grado, nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 25, comma 1, della citata legge n. 395 del 1990. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella riferita al mantenimento della sede di servizio assegnata, e 6 dell'articolo 25 della citata legge n. 395 del 1990, nonche' le norme che il Governo e' delegato ad adottare ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.
Testo vigente dal 16 ottobre 1991
