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Il personale, comunque assunto o denominato, che da data anteriore al 10 gennaio 1959 presti lodevole servizio di custodia idraulica presso i caselli demaniali delle reti dei canali Cavour o dell'antico demanio, anche se per tali periodi di tempo sia stato retribuito da imprese aggiudicatarie di lavori dei canali stessi, e' collocato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio con la qualifica di vice assistente idraulico. Il personale anzidetto per essere collocato in ruolo dovra' possedere i requisiti prescritti per accedere agli impieghi civili dello Stato, salvo il limite di eta' ed il titolo di studio. Al collocamento previsto dal primo comma sara' provveduto man mano che si renderanno disponibili i posti nel suindicato ruolo, dando la precedenza a chi ha svolto per maggior tempo le mansioni sopra specificate.
Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
