Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal 1› gennaio 1990. Dalla medesima data cessano di avere effetto le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. A decorrere dalla data di cui al comma 1, in concomitanza della riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1031 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione come disposto dall'articolo 3, sara' proporzionalmente diminuito, per il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado, il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 2 luglio 1990
