Art. 10 — Fideiussione
L'articolo 1938 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 1938 (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali). La fideiussione puo' essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito". All'articolo 1956 del codice civile e' aggiunto il seguente comma: "Non e' valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione".
Testo vigente dal 24 febbraio 1992
