Art. 3 — Forma dei contratti
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I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti. La forma scritta non e' obbligatoria per i contratti riguardanti la prestazione dei servizi che formano oggetto della pubblicita' di cui all'articolo 2, sempreche' il loro prezzo unitario non ecceda l'importo massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro e comunque, in sede di prima applicazione, lire 50.000. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia puo' dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalita' per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994
