Art. 4 — Contenuto dei contratti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilita' di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994
