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I tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente, purche' ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potra' avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia puo' prevedere diverse modalita' di comunicazione per le variazioni riguardanti de- terminate categorie di operazioni e servizi ove cio' sia giustificato da motivate ragioni tecniche. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonali, il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;154~art6 · fonte su Normattiva