La rubrica dell'articolo 2435 del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni". All'articolo 2435 del codice civile, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le societa' non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente".

Testo vigente dal 20 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-12;310~art4 · fonte su Normattiva